Art. 10.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
  I   dipendenti,   ai   fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, saranno invitati a
presentare  a  questa  Universita',   entro   trenta   giorni   dalla
stipulazione  del  contratto  di  lavoro individuale, i sottoelencati
documenti di rito:
  1)  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'  sanitaria  locale
competente  per  territorio  o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
e' fisicamente idoneo  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere
precisato  che  si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.  Qualora  il
candidato  sia  affetto da qualche imperfezione fisica il certificato
ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione  stessa
non  e'  tale  da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego al
quale concorre.
  Tale certificato deve essere di  data  non  anteriore  a  sei  mesi
rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso;
  2)  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli artt. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato,  delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo  impiego  ai  sensi  dell'art.  8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La  dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono  produrre,
altresi',  ai  sensi  dell'art. 19, 2 comma, della legge n. 482/1968,
una dichiarazione legalizzata di un ufficiale  sanitario  comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura  e il grado della sua invalidita' o
mutilazione,  non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute   ed
incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
  L'amministrazione  si  riserva comunque la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
  Tali documenti si considerano prodotti  in  tempo  utile  anche  se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine suindicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
  I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   dovranno
produrre  i  documenti  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissione appositamente indicati per tale  categoria  al  precedente
art.  2.  Tali  documenti  dovranno essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e  devono  essere,  altresi',  legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici  presso  cui
sono depositati.