Art. 5. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono costituite con le modalita' indicate nell'art. 9, secondo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai sensi del sesto comma del citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 alla suddetta commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.