Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi sono costituite con le
modalita' indicate nell'art. 9, secondo comma, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  Ai sensi del  sesto  comma  del  citato  art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994 alla suddetta commissione
potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.