Art. 10.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
  Il   dipendente,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, sara'  invitato  a
presentare   a   questa   Universita',   entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione del contratto di  lavoro  individuale,  i  sottoelencati
documenti di rito:
  1)  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'  sanitaria  locale
competente per territorio o da un medico  militare  o  dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere
precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico  del  sangue,
ai  sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica  il  certificato
ne  deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa
non e' tale da menomare l'attitudine  dell'aspirante  all'impiego  al
quale concorre.
  Tale  certificato  deve  essere  di  data  non anteriore a sei mesi
rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso;
  2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2  e  4  della  legge  4
gennaio  1968,  n.15  e  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h)  gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati  e,  in  caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare  l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono produrre,
altresi', ai sensi  dell'art.  19,  secondo  comma,  della  legge  n.
482/1968,  una  dichiarazione  legalizzata  di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per  la  natura  e  il  grado  della  sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla  sicurezza  degli
impianti.
  L'amministrazione  si  riserva comunque la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
  Tali  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine   su  indicato;  a  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
  I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   dovranno
produrre  i  documenti  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissione appositamente indicati per tale  categoria  al  precedente
art.  2.  Tali  documenti  dovranno essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e  devono  essere,  altresi',  legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici  presso  cui
sono depositati.