Art. 6. Prove d'esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico e in una prova orale come da allegato programma (allegato B). La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte sara' comunicato ai candidati aspiranti mediante raccomandata a.r. con tassa a carico del destinatario, non meno di quindici giorni prima della data prescelta per l'effettuazione delle prove stesse. I candidati potranno consultare soltanto i dizionari monolingui ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r. - tassa a carico del destinatario. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco verra' affisso all'albo della sede ove si svolgeranno gli esami. Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata; b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni ed integrazioni; c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'.