Art. 8.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
  Al termine delle prove d'esame la commissione forma la  graduatoria
di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e  della
votazione conseguita nel colloquio.
  La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 7.
  Sono dichiarati  vincitori  del  concorso,  nei  limiti  dei  posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
  La  graduatoria  di  merito,  unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con ordinanza  dell'amministrazione  ed  e'  immediatamente
efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'Albo dell'Universita'
degli studi di Ferrara.
  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
  La  graduatoria  rimarra'  efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che  successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.