Art. 9.
                       Assunzione in servizio
  Il   candidato   dichiarato   vincitore  sara'  invitato,  a  mezzo
assicurata  convenzionale,  a  stipulare  in  conformita'  a   quanto
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto dell'Universita' del 21 maggio 1996, il contratto di  lavoro
individuale  a  tempo  indeterminato  per  l'assunzione  a assistente
socio-sanitario - tecnico dei laboratori clinici, sesta  qualifica  -
area funzionale: socio-sanitaria con diritto al trattamento economico
iniziale previsto dal sopracitato contratto.
  L'amministrazione,  all'atto  della  stipulazione  del contratto di
lavoro individuale, invita il vincitore a  presentare,  entro  trenta
giorni,  la  documentazione  prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto
a dichiarare, sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto
all'art. 18, comma 8, del c.c.n.l., di non avere  altri  rapporti  di
impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  58  del  decreto
legislativo  n.  29/1993,  ovvero  a  presentare  la dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione.
  Scaduto inutilmente  il  termine  sopracitato,  e  fatta  salva  la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia'  instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo  comprovati  e  giustificati  motivi  di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le  esigenze
di servizio.
  L'assunzione  in servizio e' comunque subordinata all'esistenza, al
momento, dell'apposita copertura finanziaria nel bilancio d'Ateneo.
  Il periodo di prova ha la durata di mesi  tre  e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa  la  meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto
in  qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In   caso   di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.