Art. 2.
  La  borsa  non  e'  cumulabile  con  altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua  fruizione  e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni, nonche' con la frequenza di  scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
  La  borsa  di  studio  non  puo'  essere  cumulata  neppure  con lo
stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal  rapporto
di  impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo
art. 3 ultimo comma.
  A nessun titolo possono essere attribuiti  all'assegnatario,  oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi o assegnazioni del C.N.R.
  All'assegnatario di  borsa,  comandato  in  missione  per  missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento di missione pari a quello  spettante  ai  dipendenti  del
CNR,  settimo  livello,  eclusivamente a carico dei fondi dell'Organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
  Gli   assegnatari   delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 41 n. 1659 e  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124 e successive modifiche, presso
l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul  lavoro
(INAIL).
  Gli   assegnatari   delle   borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a  carico  del  CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.