Art. 5.
  I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata   dal
Direttore dell'Organo CNR.
  Ogni  membro  della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
  La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a  ripartire  il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
  La commissione  stabilisce  altresi',  in  via  preliminare,  se  i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo  che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
  La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni candidato
e a redigere una scheda contenente, oltre  l'indicazione  dei  titoli
posseduti  dal  candidato,  un  motivato  giudizio  e  la valutazione
attribuita ai vari titoli.
  Nel caso in cui sia  stato,  in  via  preliminare,  previsto  dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati  che  sostengano  il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
  Ai  fini  della  graduatoria  di merito, la commissione tiene conto
della  valutazione  dei  titoli  e   del   risultato   dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine  a  svolgere,  in  genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
  Al termine dei lavori, la commissione, redige  la  graduatoria  dei
candidati.
  Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto
a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una
votazione  non  inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui
la commissione dispone.  Le  operazioni  compiute  dalla  commissione
vengono   verbalizzate   con   sottoscrizione   in  ogni  pagina  dal
presidente, dai componenti e dal segretario.