Art. 6.
  Sono considerati  vincitori  coloro  che  nella  graduatoria  degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
  A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
  a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
  b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
  Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per  rinuncia  o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un  mese  dalla  rinuncia  o
decadenza  del vincitore e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
  Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla  data  di  inizio  della
attivita'  di  ricerca,  rinunci alla borsa o decada dalla stessa per
incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa  puo'
essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base
alla   disponibilita'   finanziaria   residua   e   alla  valutazione
scientifica da parte del  responsabile  dell'istituzione  scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.