Art. 8.
  La  data  di  decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1 o dal 15 del mese.
  La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che
il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi  militari   di   leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
  La  fruizione  della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli  obblighi  militari  di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
  I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere comunque
debitamente comprovati.
  L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita'  di  ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa,  o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore  che  gli  e'  stato
assegnato,  e'  dichiarato  decaduto  con  motivato provvedimento del
direttore  competente  del  CNR  dall'ulteriore  utilizzazione  della
borsa.
  Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene  data  comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere  la  propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
  Della  conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una
archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento  di  decadenza,
verra' data motivata comunicazione all'interessato.