IL RETTORE Visto l'art. 17 ("Fondo d'incentivazione") della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997, che determina i principi di uniformita' di trattamento degli studenti universitari in materia di diritto allo studio, di cui all'art. 4 della legge n. 390/1991 e all'art. 5, commi 18 e 20, della legge n. 537/1993; Vista la legge n. 40 del 6 marzo 1998, e, in particolare, l'art. 37 e 45; Visti i verbali numeri 1, 2, 3 e 4 dell'osservatorio tasse e contributi universitari di questo Ateneo; Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1999 concernente la rideterminazione dei limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e dell'indicatore della condizione patrimoniale; Visti il decreto ministeriale del 26 maggio 1998 e il decreto ministeriale del 23 aprile 1999, entrambi di modifica alle tabelle numeri 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3139 del 21 aprile 1999 relativa ai nuovi criteri di merito per gli immatricolati; Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 13 maggio 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 1999; Vista la decisione del consiglio di amministrazione di assegnare fino ad un numero massimo di cinquantacinque borse di studio e, comunque, entro lo stanziamento di L. 1.233.771.677 sull'apposito capitolo di bilancio; Decreta: Art. 1. Borse di incentivazione alle iscrizioni E' indetto per l'anno accademico 1999/2000 un concorso per l'attribuzione di un massimo di cinquantacinque borse di studio, di importo diversificato, per le seguenti categorie di studenti: studente residente L. 3.000.000 ognuna; studente pendolare L. 3.000.000 piu' un importo massimo fino a L. 500.000 per rimborso spese di trasporto; studente fuori sede L. 6.500.000 ognuna entro l'importo massimo stanziato dal consiglio di amministrazione, finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria e istituite ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, destinate a coloro che, per l'anno accademico in questione, intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea o di diploma universitario delle facolta' dell'Universita' degli studi del Molise. I benefici sono attribuiti sulla base di una graduatoria di idonei, senza alcuna differenziazione per facolta' e corsi di studio, ordinata in modo crescente, previa verifica della prevista condizione di merito, sulla base dell'indicatore della condizione economica .