Art. 10. Importo della borsa L'Universita' definisce l'importo della borsa di incentivazione sulla base della provenienza di ciascuno studente, tenendo conto, in particolare, della distanza del comune di residenza da quello della sede del corso universitario prescelto. Si definiscono, pertanto, i seguenti importi in relazione alla condizione di residenza dello studente: a) L. 3.000.000 per lo studente in sede, residente nel comune sede dell'Universita'; b) L. 3.000.000 piu' un importo massimo fino a L. 500.000 per lo studente pendolare, residente in uno dei comuni di cui all'allegata tabella n. 1 per la sede universitaria di Campobasso, tabella n. 2 per la sede universitaria di Isernia e tabella n. 3 per la sede universitaria di Termoli; c) L. 6.500.000 per lo studente fuori sede, residente in un comune non compreso nelle precedenti tabelle, relative, rispettivamente, alla sede universitaria di Campobasso, di Isernia e di Termoli, che, per tale motivo, prende alloggio nei pressi della sede del corso prescelto, utilizzando alloggi di privati. In questo caso, la borsa viene erogata ai vincitori, dietro presentazione di copia autenticata del contratto di fitto o autocertificazione dello studente, nella quale dichiari il rapporto di locazione per almeno otto mesi dell'anno accademico di riferimento. Tale documentazione dovra' pervenire, senza alcuna eccezione, pena la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera c), all'ufficio preposto, entro il 15 novembre 1999. In mancanza di tale documentazione, lo studente fuori sede potra' beneficiare della borsa di cui alla precedente lettera b).