Art. 10.
                         Importo della borsa
  L'Universita' definisce l'importo  della  borsa  di  incentivazione
sulla  base della provenienza di ciascuno studente, tenendo conto, in
particolare, della distanza del comune di residenza da  quello  della
sede del corso universitario prescelto.
  Si  definiscono,  pertanto,  i  seguenti  importi in relazione alla
condizione di residenza dello studente:
  a) L. 3.000.000 per lo studente in sede, residente nel comune  sede
dell'Universita';
  b)  L.  3.000.000  piu' un importo massimo fino a L. 500.000 per lo
studente pendolare, residente in uno dei comuni di  cui  all'allegata
tabella  n.  1  per la sede universitaria di Campobasso, tabella n. 2
per la sede universitaria di Isernia e  tabella  n.  3  per  la  sede
universitaria di Termoli;
  c)  L. 6.500.000 per lo studente fuori sede, residente in un comune
non compreso nelle  precedenti  tabelle,  relative,  rispettivamente,
alla  sede universitaria di Campobasso, di Isernia e di Termoli, che,
per tale motivo, prende alloggio nei  pressi  della  sede  del  corso
prescelto,  utilizzando  alloggi di privati. In questo caso, la borsa
viene erogata ai vincitori, dietro presentazione di copia autenticata
del contratto di fitto o  autocertificazione  dello  studente,  nella
quale  dichiari  il  rapporto  di  locazione  per  almeno  otto  mesi
dell'anno  accademico  di  riferimento.  Tale  documentazione  dovra'
pervenire, senza alcuna eccezione, pena la decadenza dal beneficio di
cui  alla  presente  lettera  c),  all'ufficio  preposto, entro il 15
novembre 1999. In mancanza di tale documentazione, lo studente  fuori
sede  potra'  beneficiare  della borsa di cui alla precedente lettera
b).