Art. 11.
                Divieto di cumulo e incompatibilita'
  Le borse di studio di cui al  presente  bando  non  possono  essere
cumulate  con  le  borse  di  studio di cui all'art. 8 della legge n.
390/1991.
  Le borse di studio saranno revocate in caso di rinuncia agli studi,
o  di  trasferimento  ad  altra  Universita',   sia   agli   studenti
immatricolati  che  a  quelli iscritti ad anni successivi. In caso di
rinuncia o  revoca  della  borsa  di  studio,  questa  potra'  essere
assegnata,  entro  il  termine  del  31  gennaio  2000, al candidato,
iscritto al primo anno, collocato in  posizione  utile  nella  stessa
graduatoria.
  Gli studenti che hanno presentato domanda di ammissione al concorso
e  che  non  hanno  ottenuto  la borsa per esaurimento delle relative
disponibilita', possono presentare domanda di immatricolazione presso
la stessa o altra Universita', entro il 31 dicembre 1999, per tutti i
corsi di studio che non siano a numero chiuso o programmato.
  La borsa sara'  revocata  anche  agli  studenti  iscritti  ad  anni
successivi che non abbiano mantenuto i prescritti requisiti di merito
e di reddito ai fini della conferma della borsa (vedi art.  9).