Art. 11. Divieto di cumulo e incompatibilita' Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con le borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991. Le borse di studio saranno revocate in caso di rinuncia agli studi, o di trasferimento ad altra Universita', sia agli studenti immatricolati che a quelli iscritti ad anni successivi. In caso di rinuncia o revoca della borsa di studio, questa potra' essere assegnata, entro il termine del 31 gennaio 2000, al candidato, iscritto al primo anno, collocato in posizione utile nella stessa graduatoria. Gli studenti che hanno presentato domanda di ammissione al concorso e che non hanno ottenuto la borsa per esaurimento delle relative disponibilita', possono presentare domanda di immatricolazione presso la stessa o altra Universita', entro il 31 dicembre 1999, per tutti i corsi di studio che non siano a numero chiuso o programmato. La borsa sara' revocata anche agli studenti iscritti ad anni successivi che non abbiano mantenuto i prescritti requisiti di merito e di reddito ai fini della conferma della borsa (vedi art. 9).