Art. 12. Documentazione richiesta ai candidati collocati utilmente in graduatoria Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i canditati collocati utilmente in graduatoria dovranno far pervenire all'Ufficio preposto, pena l'esclusione dal beneficio, nel termine perentorio di giorni dieci dalla data della ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, dalla quale risulti il possesso, da parte dell'interessato, del diploma di scuola media superiore, riportante, altresi', l'indicazione della votazione finale e della data del conseguimento; 2) autocertificazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera precedente, relativa alla cittadinanza, ovvero corrispondente certificazione anagrafica in carta libera, in data non antecedente i sei mesi a quella della suddetta comunicazione; 3) per i candidati diplomati da piu' di due anni, il cui ulteriore ritardo sia stato determinato dalla prestazione del servizio militare o civile, autocertificazione, resa sempre a norma di quanto disposto dalla normativa menzionata nella lettera a), attestante l'avvenuto congedo e riportante il relativo periodo di servizio; 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante che il beneficiario non usufruisce delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o mancato ricevimento della domanda non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando di concorso si rinvia: alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390; al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 26 maggio 1998 e dal decreto ministeriale del 23 aprile 1999; al decreto ministeriale del 28 febbraio 1999. Campobasso, 19 luglio 1999 Il rettore: Cannata ----------------------------------------