Art. 12.
                      Documentazione richiesta
           ai candidati collocati utilmente in graduatoria
  Ai  fini  dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i
canditati collocati utilmente in graduatoria dovranno  far  pervenire
all'Ufficio  preposto,  pena  l'esclusione dal beneficio, nel termine
perentorio di giorni dieci dalla data della ricezione della  relativa
comunicazione, i seguenti documenti:
  1)  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione di cui all'art. 2
della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni  e  del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998,
dalla quale risulti  il  possesso,  da  parte  dell'interessato,  del
diploma    di   scuola   media   superiore,   riportante,   altresi',
l'indicazione della votazione finale e della data del conseguimento;
  2) autocertificazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui alla
lettera precedente, relativa alla cittadinanza, ovvero corrispondente
certificazione  anagrafica in carta libera, in data non antecedente i
sei mesi a quella della suddetta comunicazione;
  3) per i candidati diplomati da piu' di due anni, il cui  ulteriore
ritardo sia stato determinato dalla prestazione del servizio militare
o  civile, autocertificazione, resa sempre a norma di quanto disposto
dalla normativa menzionata nella lettera  a),  attestante  l'avvenuto
congedo e riportante il relativo periodo di servizio;
  4)  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art.  4  della  legge  n.  15/1968  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
20  ottobre 1998, attestante che il beneficiario non usufruisce delle
borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
  L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  in  caso  di
smarrimento  di  comunicazione,  dipendente  da  inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o  da  mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o mancato ricevimento  della  domanda  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
  Per  tutto  quanto non espressamente previsto nel bando di concorso
si rinvia:
  alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390;
  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30  aprile
1997,  cosi'  come  modificato dal decreto ministeriale del 26 maggio
1998 e dal decreto ministeriale del 23 aprile 1999;
  al decreto ministeriale del 28 febbraio 1999.
  Campobasso, 19 luglio 1999
                                                  Il rettore: Cannata
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