Art. 6. Graduatorie Le borse vengono assegnate mediante la compilazione di apposita graduatoria formulata da apposita commissione, nominata dal rettore, tenendo conto dei seguenti criteri: a) gli aspiranti sono ordinati in un'unica graduatoria per sede universitaria in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica, di cui all'art. 7 "Requisiti economici" del presente bando; b) a parita' di condizione economica, la posizione in graduatoria e' determinata con riferimento al miglior requisito di merito; c) qualora nella definizione delle graduatorie, secondo quanto previsto ai punti precedenti, si verifichino ulteriori situazioni di parita', il beneficio e' concesso prioritariamente allo studente con nucleo familiare piu' numeroso ed, infine, al piu' anziano di eta'. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, entro il 31 ottobre 1999, mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e dell'ufficio competente, per un periodo di quindici giorni, entro il quale potranno proporsi impugnative. Le borse sono attribuite con decreto rettorale, secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza delle borse disponibili, sempre nel limite massimo dello stanziamento di bilancio.