Art. 6.
                             Graduatorie
  Le  borse  vengono  assegnate  mediante la compilazione di apposita
graduatoria formulata da apposita commissione, nominata dal  rettore,
tenendo conto dei seguenti criteri:
  a)  gli  aspiranti  sono  ordinati in un'unica graduatoria per sede
universitaria in modo  crescente  sulla  base  dell'indicatore  della
condizione  economica,  di  cui  all'art. 7 "Requisiti economici" del
presente bando;
  b) a parita' di condizione economica, la posizione  in  graduatoria
e' determinata con riferimento al miglior requisito di merito;
  c)  qualora  nella  definizione  delle  graduatorie, secondo quanto
previsto ai punti precedenti, si verifichino ulteriori situazioni  di
parita',  il beneficio e' concesso prioritariamente allo studente con
nucleo familiare piu' numeroso ed, infine, al piu' anziano di eta'.
  Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, entro il 31  ottobre
1999,  mediante  affissione  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  e
dell'ufficio competente, per un periodo di quindici giorni, entro  il
quale potranno proporsi impugnative.
  Le  borse  sono  attribuite con decreto rettorale, secondo l'ordine
delle graduatorie, fino alla  concorrenza  delle  borse  disponibili,
sempre nel limite massimo dello stanziamento di bilancio.