Art. 8. Accertamento delle condizioni economiche L'Universita' esercita un accurato controllo sulle dichiarazioni presentate, chiedendo informazioni alla Polizia tributaria, all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai comuni ed agli uffici catastali. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i giudizi circa la sussistenza dei reati di: falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438 codice penale); falsa attestazione resa ad un pubblico ufficiale sulla identita' o sulle qualita' personali proprie o altrui (art. 495 codice penale); truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 codice penale). L'Universita' procedera', inoltre, all'eventuale recupero delle somme erogate, salvo l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente, previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390: "Norme sul diritto agli studi universitari" e dall'art. 26, sanzioni penali, della legge n. 15/1968 riguardo alle dichiarazioni sostitutive.