Art. 8.
              Accertamento delle condizioni economiche
  L'Universita' esercita un accurato  controllo  sulle  dichiarazioni
presentate,   chiedendo   informazioni   alla   Polizia   tributaria,
all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai comuni ed agli uffici
catastali.
  A fronte di dichiarazioni non veritiere,  l'Universita'  segnalera'
il fatto all'autorita' giudiziaria per i giudizi circa la sussistenza
dei reati di:
  falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438
codice penale);
  falsa  attestazione resa ad un pubblico ufficiale sulla identita' o
sulle qualita' personali proprie o altrui (art. 495 codice penale);
  truffa ai danni dello Stato o di  altro  ente  pubblico  (art.  640
codice penale).
  L'Universita'  procedera',  inoltre,  all'eventuale  recupero delle
somme erogate, salvo l'adozione delle sanzioni disciplinari a  carico
dello studente, previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n.
390:  "Norme  sul  diritto  agli  studi universitari" e dall'art. 26,
sanzioni penali, della legge n. 15/1968 riguardo  alle  dichiarazioni
sostitutive.