Art. 7.
                              Colloquio
  Sono ammessi a sostenere  il  colloquio,  i  candidati  che,  nella
valutazione dei titoli, avranno riportato almeno 40 punti.
  L'ammissione  al  colloquio  sara'  comunicata  ai candidati almeno
venti giorni prima della  data  nella  quale  dovranno  sostenere  il
colloquio   stesso;  contestualmente  sara'  data  comunicazione  del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
  Il  colloquio  -  anche  attraverso  la  discussione   dei   titoli
presentati   e  con  particolare  riferimento  a  quelli  di  maggior
interesse per l'Istituto  -  dovra'  accertare  la  conoscenza  degli
argomenti  oggetto  del  concorso;  la  qualita'  e  l'ampiezza della
formazione culturale e delle esperienze professionali  possedute;  la
capacita'  e  l'attitudine  a  orientare  la  propria  ricerca  sulle
problematiche del settore in cui  il  candidato  dovra'  operare;  la
conoscenza  parlata e scritta di una lingua straniera per i cittadini
italiani e di quella italiana per i cittadini appartenenti  ad  altro
Stato dell'Unione europea.
  L'esame  si  intendera'  superato se il candidato avra' ottenuto la
valutazione di almeno 30/40.
  Al termine di ogni seduta dedicata  al  colloquio,  la  Commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
  L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'istituto.