Art. 8.
      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria
  La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito  con
l'indicazione   del   punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato, nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parita' di
merito saranno applicate le preferenze previste dalla legge.
  Il Presidente dell'istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di  merito
e  dichiarera'  il  vincitore  sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
  La  graduatoria  sara'  affissa  all'albo  dell'istituto.  Di  tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Dalla data di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative.