Art. 5. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dalla legge. Il Presidente dell'istituto, con propria disposizione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e dichiarera' il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.