Art. 5.
      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria
  La  commissione  esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione  del  punteggio  conseguito  da  ciascun  candidato.  A
parita'  di  merito  saranno  applicate  le preferenze previste dalla
legge.
  Il Presidente dell'istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di  merito
e  dichiarera'  il  vincitore  sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
  La  graduatoria  sara'  affissa  all'albo  dell'istituto.  Di  tale
affissione  verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.