Art. 4.
                   Trattamento dei dati sensibili
  Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31  dicembre  1996,
n.  675,  il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e
lo stesso avverra'  con  utilizzo  di  procedure  informatiche  e  di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
  I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art.  13  della
citata  legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li
riguardino, ed il diritto di rettificare,  aggiornare,  cancellare  i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge, nonche', il diritto di opporsi al loro trattamento per  motivi
legittimi.