Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
  La   commissione   esaminatrice   sara'   nominata  dal  presidente
dell'Istituto  nazionale  di  statistica  e  sara'   costituita   dal
presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale
non  inferiore  al  quarto  o  appartenente al profilo di funzionario
d'amministrazione.