Art. 11.
      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie
  La  votazione  complessiva  di  ciascun  candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella  valutazione  dei  titoli,  della
media  dei  voti  ottenuti  nelle prove scritte, nonche' del voto del
colloquio e, per l'area segreteria tecnica di  direzione,  anche  del
voto ottenuto nella prova di lingua inglese.
  La  commissione  esaminatrice formera' le graduatorie di merito per
ogni area concorsuale con l'indicazione della  votazione  complessiva
conseguita da ciascun candidato.
  Le  graduatorie  di  coloro  che  abbiano superato le prove saranno
formate tenendo conto delle riserve  di  posti,  delle  precedenze  e
delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  Il    presidente    dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta  la  regolarita'   del   procedimento,   approvera'   le
graduatorie  di  merito  e  dichiarera'  i vincitori sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
  Le graduatorie di coloro che  abbiano  superato  le  prove  saranno
affisse  all'albo  dell'Istituto.  Di  tale  affissione  verra'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.