Art. 11. Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della media dei voti ottenuti nelle prove scritte, nonche' del voto del colloquio e, per l'area segreteria tecnica di direzione, anche del voto ottenuto nella prova di lingua inglese. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito per ogni area concorsuale con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Le graduatorie di coloro che abbiano superato le prove saranno formate tenendo conto delle riserve di posti, delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie di merito e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie di coloro che abbiano superato le prove saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.