Art. 4.
                   Trattamento dei dati sensibili
  Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31  dicembre  1996,
n.  675,  il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e
lo stesso avverra'  con  utilizzo  di  procedure  informatiche  e  di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
  I  candidati,  inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che  li
riguardino,  ed  il  diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge,  nonche', il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.