Art. 5.
                      Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice   sara'   nominata   dal   presidente
dell'Istituto   nazionale   di  statistica  e  sara'  costituita  dal
presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale
non inferiore al quarto o  appartenente  al  profilo  di  funzionario
d'amministrazione.
  Alla  commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti per
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera.