Art. 9.
                     Documenti di riconoscimento
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  i candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento:
  1) porto d'armi;
  2) patente automobilistica;
  3) passaporto;
  4) carta d'identita'.