Art. 11.
              Restituzione della documentazione
  1.    I    candidati    potranno   richiedere,   entro   sei   mesi
dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a  loro
carico,  della  documentazione  presentata.  Tale  restituzione sara'
effettuata  salvo  eventuale  contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale
termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze, senza alcuna responsabilita'.
  2.  Le  pubblicazioni  inviate  dai  candidati a ciascun componente
delle commissioni giudicatrici non verranno restituite.