Art. 2.
        Requisiti di ammissione e cause di esclusione
  1. La partecipazione alle procedure di cui all'art.  1  e'  libera,
senza  limitazioni  in  relazione  alla  cittadinanza ed al titolo di
studio posseduti.
  2. Non possono, tuttavia, partecipare alle procedure:
  a) coloro che siano esclusi dal  godimento  dei  diritti  civili  e
politici;
  b)  coloro  che  siano  stati  destituiti  dall'impiego  presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  c) coloro  che  siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale,   ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  d)  i  professori  ordinari   inquadrati   nello   stesso   settore
scientifico disciplinare per il quale e' indetta la procedura;
  e)  coloro  che  non  abbiano rispettato o non rispettino l'obbligo
previsto dal comma 4 dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  ottobre  1998,  n.  390,  di seguito riportato: "Ogni
candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad
un numero di valutazioni comparative non  superiore  a  5  presso  le
varie  sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data
di scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta".
  3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla procedura.
  4. I candidati sono ammessi con riserva  e  l'amministrazione  puo'
disporre   in   ogni  momento,  con  decreto  motivato  del  rettore,
l'esclusione dalla procedura. Tale  provvedimento  verra'  comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.