Art. 2.Requisiti di ammissione e cause di esclusione 1. La partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti. 2. Non possono, tuttavia, partecipare alle procedure: a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) i professori ordinari inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale e' indetta la procedura; e) coloro che non abbiano rispettato o non rispettino l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a 5 presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta". 3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura. 4. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.