Art. 3.
           Modalita' di presentazione della domanda
  1.  La  domanda  di  ammissione  alla  procedura, redatta in lingua
italiana, deve essere  prodotta,  a  pena  di  esclusione,  entro  il
termine perentorio di giorni trenta e decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica Italiana.
  2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno  festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
  3.  La  domanda  deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta   e   indirizzata   al   magnifico   rettore
dell'universita'  degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle
risorse umane e organizzazione - Servizio  organico,  reclutamento  e
mobilita'  -  Via  Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito modello allegato "B", che fa parte integrante  del  presente
bando,  disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi,  5,   ovvero   al   seguente   indirizzo   telematico:   http:
//www.unige.it. In caso di utilizzazione dell'indirizzo telematico il
candidato  compila il modulo della domanda in tutte le sue parti e ne
stampa una copia in carta semplice che, debitamente sottoscritta puo'
consegnare a mano al predetto servizio. A tal fine non fara' fede  la
data   di   compilazione  per  via  telematica,  bensi'  la  ricevuta
rilasciata dal servizio sopra citato.
  4. La domanda, puo' anche essere inviata a mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  5. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
"B" - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale.
  6.  Il  candidato  deve  indicare  con  chiarezza  e  precisione la
facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale  intende
essere ammesso alla procedura.
  7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle  prive  dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte a questa universita' oltre il termine sopra
indicato.
  8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure indette  con  il
presente  decreto  verranno  inoltrate  agli  interessati  a mezzo di
raccomandata con tassa a carico del destinatario.
  9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome  e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
  a)  la  cittadinanza  posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  b) di non aver riportato condanne penali o  le  eventuali  condanne
riportate,  indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze  e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  c) di non  essere  professore  ordinario  inquadrato  nello  stesso
settore scientifico disciplinare per il quale formula la domanda;
  d)  di  aver  rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,  n.  390
come indicato all'art. 2, comma 2, lettera e) del presente bando;
  e)  di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  e  di  non
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
  f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della  non
iscrizione   o  della  cancellazione  dalle  medesime;  se  cittadino
straniero di godere dei diritti civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
  g)  se  cittadino  italiano  l'attuale posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
  h) se cittadino straniero di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
  10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente  comma  9,
lettere c), d), e), f) comportera' l'esclusione dalla procedura.
  11.  Nella  domanda  deve  essere  indicato  il  recapito  di posta
elettronica, se posseduto, nonche' quello che il candidato elegge  ai
fini  della  procedura.  Ogni  eventuale variazione dello stesso deve
essere  tempestivamente  comunicata  al   servizio   cui   e'   stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
  12.   I   candidati   portatori   di  handicap,  beneficiari  delle
disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n.  104,  possono
specificare  nella  domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi
allo svolgimento delle prove d'esame.
  13.  Le  dichiarazioni  formulate  nella  domanda sono da ritenersi
rilasciate ai  sensi  della  legge  n.  15/1968  e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 403/1998 dai candidati aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalle norme citate.
  14. I candidati devono allegare alla domanda:
  a) fotocopia di un documento di identita';
  b)  curriculum  della propria attivita' scientifica e didattica (in
duplice copia e debitamente sottoscritto);
  c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in
un'unica copia e relativo elenco  (in  duplice  copia  e  debitamente
sottoscritto);
  d)  elenco  delle pubblicazioni, se le stesse non vengono trasmesse
unitamente   alla   domanda   (in   duplice   copia   e   debitamente
sottoscritto).
  15.  Le  pubblicazioni  possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo  art.
4.
  16.  I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale,  in  copia  autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(modulo  C  allegato).  Il  candidato dovra' utilizzare un modulo per
ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui  intende
dichiarare   la  conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa  di
conformita'   all'originale   dei   titoli  presentati,  comprese  le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere  precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
  17.  I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla  legge  n.    15/1968,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275  del  24  novembre  1998
(modulo  C  allegato).  Per  la  presentazione delle pubblicazioni si
rimanda al successivo art. 4.
  18.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti  per  i
cittadini  italiani  si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I
cittadini   extracomunitari   residenti   in   Italia,   secondo   le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si  tratti  di  comprovare  stati,  fatti  e  qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
  19. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.  Qualora
dal  controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non  veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.
  20. I certificati attestanti i titoli rilasciati  dalle  competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e debbono,
altresi', essere legalizzati  dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane.
  21.  Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una  traduzione,  in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
  22.  Non  e'  consentito  il  riferimento  a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
  23.   L'amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  caso  di
irreperibilita'  del   destinatario   e   per   la   dispersione   di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
  24. La domanda di ammissione e' computata nel numero delle 5 di cui
all'art. 2, lettera e) del  presente  bando,  anche  in  presenza  di
successiva  rinuncia  inoltrata  dopo il termine di scadenza previsto
dai commi 1 e 2 del presente articolo. Da tale  computo  e',  invece,
esclusa la domanda per la quale intervenga rinuncia entro il predetto
termine.