Art. 3.Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta e decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della Repubblica Italiana. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al magnifico rettore dell'universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http: //www.unige.it. In caso di utilizzazione dell'indirizzo telematico il candidato compila il modulo della domanda in tutte le sue parti e ne stampa una copia in carta semplice che, debitamente sottoscritta puo' consegnare a mano al predetto servizio. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica, bensi' la ricevuta rilasciata dal servizio sopra citato. 4. La domanda, puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato "B" - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. 6. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure indette con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario. 9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche': a) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); b) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; c) di non essere professore ordinario inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale formula la domanda; d) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 come indicato all'art. 2, comma 2, lettera e) del presente bando; e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; g) se cittadino italiano l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) se cittadino straniero di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9, lettere c), d), e), f) comportera' l'esclusione dalla procedura. 11. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonche' quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al servizio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. 12. I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame. 13. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalle norme citate. 14. I candidati devono allegare alla domanda: a) fotocopia di un documento di identita'; b) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica (in duplice copia e debitamente sottoscritto); c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in un'unica copia e relativo elenco (in duplice copia e debitamente sottoscritto); d) elenco delle pubblicazioni, se le stesse non vengono trasmesse unitamente alla domanda (in duplice copia e debitamente sottoscritto). 15. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art. 4. 16. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi. 17. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998 (modulo C allegato). Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda al successivo art. 4. 18. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 19. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968. 20. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 21. Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 23. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 24. La domanda di ammissione e' computata nel numero delle 5 di cui all'art. 2, lettera e) del presente bando, anche in presenza di successiva rinuncia inoltrata dopo il termine di scadenza previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Da tale computo e', invece, esclusa la domanda per la quale intervenga rinuncia entro il predetto termine.