Art. 4.Pubblicazioni 1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente dalla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro il termine perentorio previsto all'art. 3 del presente bando, a pena di non valutazione. In tal caso le stesse devono essere trasmesse con plico raccomandato o consegnate a mano all'indirizzo di cui al predetto art. 3 corredate da elenco firmato e identico a quello allegato alla domanda di partecipazione. Sul plico dev'essere riportata la dicitura: "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore associato - Settore scientifico-disciplinare: ............. - facolta': ............. " nonche' il mittente. 2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". 4. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 5. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma. 6. E' facolta' del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni, gia' trasmesse all'Universita' degli studi di Genova, a ciascun componente della commissione giudicatrice, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovra' allegare elenco identico a quello gia' trasmesso all'Universita' degli studi di Genova.