Art. 4.
                        Pubblicazioni
  1.  Le  pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente
dalla domanda di  partecipazione  alla  procedura  purche'  entro  il
termine  perentorio previsto all'art. 3 del presente bando, a pena di
non valutazione. In tal caso le stesse devono  essere  trasmesse  con
plico  raccomandato  o  consegnate  a  mano  all'indirizzo  di cui al
predetto art. 3 corredate da  elenco  firmato  e  identico  a  quello
allegato   alla  domanda  di  partecipazione.  Sul  plico  dev'essere
riportata  la  dicitura:  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione
comparativa   per   posti   di   professore   associato   -   Settore
scientifico-disciplinare: ............. - facolta':  .............  "
nonche' il mittente.
  2.  Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia
autenticata  ovvero  in  copia  dichiarata   conforme   all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  20  ottobre
1998, n. 403.
  3.  Per  i  lavori  stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per  i  lavori  stampati  in  Italia  debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art.  1  del decreto
legislativo  luogotenenziale  31  agosto  1945,  n.  660  di  seguito
riportato:
  "Ogni  stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
  4. Le pubblicazioni  debbono  essere  presentate  nella  lingua  di
origine  e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una
delle  seguenti  lingue:  italiana,  francese,  inglese,  tedesca   e
spagnola.   I  testi  tradotti  devono  essere  presentati  in  copia
dattiloscritta resa conforme all'originale  secondo  quanto  previsto
dalle norme vigenti in materia.
  5.  Tuttavia  per  le procedure riguardanti materie linguistiche e'
ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella  lingua  od
in  una  delle  lingue per le quali e' bandita la procedura, anche se
diverse da quelle indicate nel precedente comma.
  6.   E'   facolta'   del   candidato   inviare  anche  copia  delle
pubblicazioni, gia' trasmesse all'Universita' degli studi di  Genova,
a  ciascun  componente  della  commissione giudicatrice, entro trenta
giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
rettorale  di  nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni il
candidato dovra' allegare elenco identico  a  quello  gia'  trasmesso
all'Universita' degli studi di Genova.