Art. 5.
            Nomina della commissione giudicatrice
  1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  decreto del
Rettore e sono composte da cinque membri, di cui  uno  designato  dal
Consiglio di facolta' e quattro elettivi, ai sensi e con le modalita'
procedurali  previste  dall'art.  3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
  2. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Dalla
data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque, dopo l'insediamento della  commissione,  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
  3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art.  4,  comma  1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  ottobre  1998,   n.   390,   nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
  4. La sostituzione del componente designato avviene con le medesime
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
  5. Le eventuali cause di  incompatibilita'  e  le  modifiche  dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.