Art. 6. Valutazione dei titoli e prove 1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 2. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche si svolgono le prove, che hanno luogo a Genova e consistono in una prova didattica e nella discussione sui titoli scientifici presentati. 3. Gli argomenti della prova didattica sono indicati nell'allegato A. 4. Il diario della prova didattica prevista per ogni procedura e della discussione sui titoli scientifici, con l'indicazione della sede in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle stesse. 5. La prova e' pubblica. 6. Per essere ammessi a sostenere la prova didattica i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Adempimenti della commissione giudicatrice. 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. 8. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 9. A tal fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. 11. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. 12. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto. 13. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione e' regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. 14. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Accertamento degli atti concorsuali. 15. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 16. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. 17. La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.