Art. 6.
                   Valutazione dei titoli e prove
  1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei  titoli
e delle pubblicazioni scientifiche.
  2.  Al  termine  della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche si svolgono  le  prove,  che  hanno  luogo  a  Genova  e
consistono  in  una  prova  didattica  e nella discussione sui titoli
scientifici presentati.
  3. Gli argomenti della prova didattica sono indicati  nell'allegato
A.
  4.  Il  diario  della prova didattica prevista per ogni procedura e
della discussione sui titoli  scientifici,  con  l'indicazione  della
sede  in  cui  le  medesime  avranno  luogo,  sara'  notificato  agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non  meno
di venti giorni prima dello svolgimento delle stesse.
  5. La prova e' pubblica.
  6.  Per  essere  ammessi a sostenere la prova didattica i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
  Adempimenti della commissione giudicatrice.
  7. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  390/1998  le  commissioni  giudicatrici,  per
procedere alla valutazione comparativa dei candidati,  predeterminano
i  criteri  di  massima e li consegnano senza indugio al responsabile
del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la  sede
del  rettorato  e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della  prosecuzione  dei
lavori della commissione.
  8. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e
le  pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione
i seguenti criteri:
  a) originalita' e  innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b)  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche  interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare.
  9.  A  tal  fine,  ove possibile, la commissione fa anche ricorso a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
  10.   Costituiscono,   in   ogni   caso,   titoli   da    valutare,
specificamente:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b)  i  servizi  prestati  negli  atenei  e  negli  enti di ricerca,
italiani e stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  f)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  11.  Gli  atti  della  procedura  sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  12.  Al  termine  dei  lavori  la  commissione,  previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non  piu'  di
tre idonei per ciascun posto.
  13. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione e'
regolata  dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
  14.  La  commissione  deve concludere i lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale  di  nomina.  Il  rettore
puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine  per  la  conclusione  della  procedura,  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente  della  commissione.  Nel
caso  in  cui  i  lavori  non  si  siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per  la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori.
  Accertamento degli atti concorsuali.
  15. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  16.  Il  rettore  accerta  con  proprio decreto, entro venti giorni
dalla  consegna,  la  regolarita'   formale   degli   atti,   dandone
comunicazione  ai  candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia,
entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti  alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  17.  La  relazione  formulata  dalla  commissione giudicatrice, con
annessi  i  giudizi  individuali  e  collegiali,  e'  pubblicata  nel
Bollettino  Ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.