Art. 8.
                            Nomina
  1.  La  nomina  del  candidato  idoneo  proposto  dal  Consiglio di
facolta' decorre dal 1 novembre di ciascun anno e il relativo decreto
non puo' essere emanato prima che la  disponibilita'  delle  relative
risorse sia confermata con delibera del consiglio di amministrazione.
  2. Il docente nominato e' invitato, a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento,  ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti, e  sara'  nominato  professore
straordinario  con  diritto  al  trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni.
  3. In caso di rinuncia il docente nominato  perde  il  titolo  alla
nomina in ruolo anche da parte di altri atenei.
  4.  Il  docente nominato che non assuma servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma
servizio,  per  giustificato  motivo,   con   ritardo   sul   termine
prefissato,  gli  effetti  economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.
  5.  Dopo  tre  anni  dall'immissione   in   ruolo   il   professore
straordinario sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di
una  commissione  nazionale  che  valutera' l'attivita' scientifica e
didattica svolta nel  triennio  anche  sulla  base  di  una  motivata
relazione del Consiglio di facolta'.
  6. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo  dei  professori  ordinari  con diritto al relativo trattamento
economico.
  7. Se l'attivita'  sara'  valutata  sfavorevolmente,  l'interessato
potra'  essere  mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale  giudizio  sia  sfavorevole,  il
docente e' dispensato dal servizio.