Art. 8.Nomina 1. La nomina del candidato idoneo proposto dal Consiglio di facolta' decorre dal 1 novembre di ciascun anno e il relativo decreto non puo' essere emanato prima che la disponibilita' delle relative risorse sia confermata con delibera del consiglio di amministrazione. 2. Il docente nominato e' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e sara' nominato professore straordinario con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. 3. In caso di rinuncia il docente nominato perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. 4. Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 5. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo il professore straordinario sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale che valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta'. 6. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel ruolo dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento economico. 7. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente e' dispensato dal servizio.