Art. 9.
                 Presentazione dei documenti
  1.  Il  docente  nominato,  ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto  delle  dichiarazioni  valide  a
titolo  definitivo  gia'  risultanti  nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a  presentare  a  questa  Universita',
entro  trenta  giorni  dalla data di effettiva assunzione in servizio
ovvero dalla data di ricezione  dell'invito,  pena  la  decadenza,  i
documenti  sotto elencati, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998:
  a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni  attestante   il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
  - cittadinanza;
  - godimento dei diritti civili e politici (ovvero  i  motivi  della
non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle liste elettorali) con
l'indicazione che tale requisito era posseduto  anche  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
  -  mancanza  di  condanne  penali  (ovvero  l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
  b) dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  relativa  ad
incompatibilita'  e  cumulo di impieghi di cui agli artt. da 60 a 65,
titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3;
  c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi resi
ai  sensi  dell'art.  145  parte  II, titolo I, del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
  Le  dichiarazioni  sostitutive di cui alle predette lettere a), b),
c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa universita';
  d)  certificato  in  bollo  rilasciato  da  una  A.S.L.  ovvero  da
ufficiale  sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il
soggetto  e'  fisicamente  idoneo  al   servizio   incondizionato   e
continuativo  nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che
si e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del  sangue,  ai  sensi
dell'art.  7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione  che  essa  non  e'  tale  da  menomare
l'attitudine   dell'aspirante  stesso  all'impiego  e  al  normale  e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di  effettiva  assunzione  in
servizio  ovvero  alla  data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
  2.  A  norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  11  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato:
  a)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
posizione di personale  statale  di  ruolo  con  l'indicazione  della
retribuzione goduta;
  b)  certificato  in bollo attestante la sana e robusta costituzione
di cui al precedente comma 1, lettera d) sopra indicato.
  3. La dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  precedente  comma  2,
lettera  a)  e'  redatta  su  apposito  modulo  predisposto da questa
universita'.
  4. Il documento di cui al  precedente  comma  2,  lettera  b)  deve
essere  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto alla data di
effettiva assunzione  in  servizio  ovvero  alla  data  di  ricezione
dell'invito a presentare il documento stesso.
  5.  Il  cittadino  extracomunitario  deve presentare nel termine di
trenta giorni sopracitato i seguenti documenti:
  a) certificato di nascita;
  b) certificato attestante la cittadinanza;
  c) certificato attestante il godimento  dei  diritti  politici  con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande;
  d) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato
anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di  condanne  penali
in Italia;
  d)  certificato  in bollo attestante la sana e robusta costituzione
di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.
  6. I documenti di cui al precedente comma 5, lettere b), c), d)  e)
devono  essere  di  data  non  anteriore  a  sei  mesi  dalla data di
comunicazione dell'esito della procedura.
  7. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello  Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  8.  Agli  atti  e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  9.  Qualora  il  candidato  presenti  certificati  rilasciati   dai
competenti  uffici della Repubblica Italiana, in luogo delle forme di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative  previste  dal
presente  bando,  gli  stessi  debbono  essere  conformi alle vigenti
disposizioni in materia di bollo.
  10. I documenti si considerano prodotti in  tempo  utile  anche  se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio
postale accettante.
  11. Il docente nominato sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione dell'invito, a pena di
decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.