Art. 9.Presentazione dei documenti 1. Il docente nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, i documenti sotto elencati, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: - cittadinanza; - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze); b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli artt. da 60 a 65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa universita'; d) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso. 2. A norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla posizione di personale statale di ruolo con l'indicazione della retribuzione goduta; b) certificato in bollo attestante la sana e robusta costituzione di cui al precedente comma 1, lettera d) sopra indicato. 3. La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, lettera a) e' redatta su apposito modulo predisposto da questa universita'. 4. Il documento di cui al precedente comma 2, lettera b) deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso. 5. Il cittadino extracomunitario deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato attestante la cittadinanza; c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande; d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia; d) certificato in bollo attestante la sana e robusta costituzione di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato. 6. I documenti di cui al precedente comma 5, lettere b), c), d) e) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura. 7. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 8. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 9. Qualora il candidato presenti certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana, in luogo delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative previste dal presente bando, gli stessi debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo. 10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 11. Il docente nominato sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.