Art. 5. Le operazioni della selezione saranno svolte da una commissione esaminatrice all'uopo nominata. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito della selezione secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati. Gli atti della selezione in oggetto verranno approvati dal presidente, ovvero dal direttore generale ai sensi della delibera del consiglio di amministrazione n. 4.5.3.99 dell'11 giugno 1999, che provvedera' altresi' a nominare il candidato vincitore.