Art. 5.
  Le operazioni della selezione saranno  svolte  da  una  commissione
esaminatrice all'uopo nominata.
  La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito della
selezione   secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio  complessivo
conseguito dai candidati.
  Gli  atti  della  selezione  in  oggetto  verranno  approvati   dal
presidente, ovvero dal direttore generale ai sensi della delibera del
consiglio  di  amministrazione  n.  4.5.3.99 dell'11 giugno 1999, che
provvedera' altresi' a nominare il candidato vincitore.