Art. 7.
  Ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
la  direzione  gestione  risorse  umane - Ufficio amministrazione del
personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale per  le  finalita'
di  gestione  della  selezione  e  saranno trattati unicamente per le
finalita' inerente alla selezione e alla  gestione  del  rapporto  di
lavoro conseguente.
  La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione.
  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura  di  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i  dati  erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.