Art. 5. Con successiva deliberazione dell'autorita' sara' nominata la commissione incaricata di svolgere il colloquio di cui sopra. Per la valutazione dei candidati la commissione dispone per ciascuno di essi di punti 60. Il colloquio s'intende superato quando il candidato consegua un punteggio non inferiore a 42/60. La data e il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi a parteciparvi, non meno di venti giorni prima della data per esso fissata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora fissati, saranno esclusi dalla selezione.