Art. 7.
  Il  primo  tra  i  classificati  della selezione di cui all'art. 4,
ricevera' di cio' apposita comunicazione con l'indicazione della data
in cui dovra' prendere servizio e  della  documentazione  che  dovra'
presentare entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di
ricezione della richiesta.
  In  caso  di  rinuncia,  l'autorita'  si  riserva  la  facolta'  di
utilizzare la relativa graduatoria  di  cui  all'art.  6,  procedendo
secondo l'ordine di classificazione.
  L'immissione in servizio e' condizionata alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
  L'interessato che non assuma servizio alla data stabilita o che non
abbia  provveduto  a regolarizzare, entro trenta giorni dall'apposito
invito, la documentazione incompleta o  affetta  da  vizio  sanabile,
sara'  dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto
di impiego.
  L'autorita'  si  riserva  la  facolta',  in   caso   di   ulteriori
necessita',  di  assumere  altri  idonei della suindicata graduatoria
procedendo secondo l'ordine di classificazione.
  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  avviso,  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.