Art. 7. Approvazione della graduatoria L'amministrazione, accertata la regolarita' delle procedure, approva gli atti e formula la graduatoria generale di merito che sara' affissa all'albo dell'Ateneo, pubblicata nel notiziario di Ateneo e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico. La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti del corso-concorso. Dalla data di trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.