Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  L'amministrazione,  accertata  la  regolarita'   delle   procedure,
approva  gli  atti  e  formula  la graduatoria generale di merito che
sara' affissa all'albo  dell'Ateneo,  pubblicata  nel  notiziario  di
Ateneo e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico.
  La  graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli  atti
del corso-concorso.
  Dalla  data  di  trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.