Art. 8.
                   Preferenza a parita' di merito
  I concorrenti che avranno superato  la  prova  orale  dovranno  far
pervenire  in  carta  semplice  a  questa  amministrazione,  entro il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la
prova orale, i documenti, in originale o in copia autenticata  ovvero
le   dichiarazioni   sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta' di cui alle leggi n. 15/1968, n.  127/1997,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  403/1998,  attestanti  il  possesso  dei  titoli   di
preferenza  a  parita'  di  merito,  gia' indicati nella domanda, dai
quali risulti, altresi', il  possesso  del  requisito  alla  data  di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al corso-concorso.
  A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle Forze armate congedati senza  demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta'.