Art. 3.
                     Requisiti per l'ammissione
  La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
  E' fatto divieto ai professori ordinari, ai professori associati ed
ai  ricercatori  universitari   afferenti   ai   suindicati   settori
scientifico-disciplinari  di  partecipare,  in qualita' di candidati,
alla  valutazione  comparativa  bandita   per   lo   stesso   settore
scientifico-disciplinare.
  A  pena  di  esclusione,  ogni  candidato  non  potra'  partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative superiore  a
cinque,  bandite dalle varie sedi universitarie, nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta.
  Ai fini dell'esclusione fa fede la  data  e  l'ora  della  consegna
della domanda all'ufficio competente. Nella istanza di partecipazione
il candidato e' tenuto a dichiarare di aver rispettato tale obbligo.