Art. 4.
             Domanda di ammissione - termini e modalita'
  Coloro  che  intendono  partecipare alla valutazione comparativa di
cui al presente bando sono tenuti a farne domanda, in  carta  libera,
al  rettore dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, con le
modalita' appresso specificate.
  Il candidato e' tenuto a compilare il modulo della domanda, secondo
lo schema di cui al presente bando ed avendo cura di  specificare  il
codice  identificativo,  che  debitamente  firmato ed unitamente alla
documentazione appresso indicata, potra', in alternativa:
  a) consegnare a mano a questo istituto  universitario  -  via  Suor
Orsola  n.  10  - 80135 Napoli, a pena di esclusione, entro le ore 12
del trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  b) oppure spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
rettore  di  questo  istituto,  all'indirizzo  sopracitato,  entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione A tal fine non
si prendera' in considerazione il timbro a data dell'ufficio  postale
accettante,  ma  solo  l'effettiva  e  materiale ricezione del plico,
entro la data di scadenza,  cosi'  come  certificato  dall'avviso  di
ricevimento.
  Qualora  il  termine  per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
  Sul  plico  deve  essere   riportata   la   dicitura   "Valutazione
comparativa  a un posto di ricercatore universitario" e devono essere
indicati  chiaramente   la   sigla   ed   il   titolo   del   settore
scientifico-disciplinare  al quale l'interessato intende partecipare,
nonche' cognome, nome ed indirizzo del candidato.
  I titoli  e  le  pubblicazioni  inviati  successivamente,  che  non
risulteranno  pervenuti o consegnati entro il termine previsto per la
presentazione  delle  domande,   non   potranno   essere   presi   in
considerazione.
  La  domanda  va  redatta  esclusivamente in lingua italiana, con le
modalita' previste dal presente articolo. Essa deve contenere, a pena
di esclusione, le  indicazioni  necessarie  ad  individuare  in  modo
univoco  la  facolta' ed il settore scientifico-disciplinare al quale
il candidato intende partecipare.
  Nella domanda, tutti i candidati, italiani e stranieri  (intendendo
per  tali  i  cittadini  di  uno  degli  Stati membri della Comunita'
europea oppure quelli extracomunitari), dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
  a) il cognome e nome;
  b) la data e luogo di nascita;
  c) il codice di identificazione personale  -  codice  fiscale  (gli
stranieri, ove ne siano in possesso);
  d) la cittadinanza posseduta;
  e)  di  non  aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando, nel caso, gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  f) di non essere  professore  ordinario,  associato  o  ricercatore
universitario       inquadrato       nello       stesso       settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  presenta  la   domanda   di
partecipazione alla valutazione comparativa;
  g)  di  aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
relativamente al  numero  massimo  di  valutazioni  comparative  alle
quali, nel periodo previsto, ha prodotto istanza di partecipazione.
  Il candidato italiano dovra', inoltre, dichiarare nella domanda:
  h)  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento,  ovvero  di  non  essere  stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  i) la qualifica attualmente ricoperta;
  j) di essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  -  precisando  il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
  k) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
  La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti j) e k) comportera'
l'esclusione dal concorso.
  Il candidato straniero dovra', inoltre, dichiarare nella domanda:
  g)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
  h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Le dichiarazioni di cui alle lettere sopraindicate vanno rilasciate
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed art. 1 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e,
pertanto, per i candidati di cittadinanza italiana e dei Paesi  della
Comunita'  europea,  esse sostituiscono, ad ogni effetto, le relative
corrispondenti certificazioni.
  Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che  il  candidato
elegge ai fini della presente valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione  dello  stesso  dovra'  essere  tempestivamente comunicata
all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
  I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio  handicap,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Questa   amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
irreperibilita'  del   destinatario   e   per   la   dispersione   di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
  1)  fotocopia  del  codice  di  identificazione  personale - codice
fiscale, ove posseduto;
  2) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'  didattica
e scientifica;
  3)   documenti   e   titoli  che  ritengono  utili  ai  fini  della
valutazione.  Possono  essere  prodotti  in   originale,   in   copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n.  403,  pubblicazioni  scientifiche,  in  originale  o  copia
conforme  all'originale,  nel  numero  massimo eventualmente indicato
all'art. 1 del presente  bando,  tra  quelle  piu'  significative,  a
scelta  del  candidato. La conformita' all'originale potra' risultare
da dichiarazione del candidato secondo le modalita' di cui  al  punto
3).
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di  pubblicazione.  Per  i lavori stampati in Italia devono risultare
adempiuti   gli   obblighi   previsti   dall'art.   1   del   decreto
luogotenenziale  31  agosto  1945,  n.  660.  L'assolvimento  di tali
obblighi va certificato  con  idonea  documentazione  da  unire  alla
domanda  che attesti l'avvenuto deposito oppure da autocertificazione
del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della  legge
4 gennaio 1968, n. 15;
  4)  elenco  delle  pubblicazioni,  completo  di tutta la produzione
scientifica, in duplice copia;
  5) elenco,  in  duplice  copia,  di  tutti  i  documenti  e  titoli
presentati in allegato alla domanda.
  I  documenti  ed  i  certificati  vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se  redatti  in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta  dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
  Relativamente ai candidati stranieri i certificati rilasciati dalle
competenti  autorita'  dello  Stato di cui lo straniero e' cittadino,
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato  stesso
e  debbono  altresi',  essere  legalizzati dalle competenti autorita'
consolari italiane.
  Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di  origine  e
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,  tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono   essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua di origine.
  Non e' consentito  far  riferimento  a  documenti  e  pubblicazioni
presentati  presso  questa  amministrazione  o a documenti allegati a
domanda  di  partecipazione  ad  altri  concorsi  od  a   valutazioni
comparative.