Art. 8.
             Adempimenti delle commissioni giudicatrici
  Le   commissioni   giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima  e  li
consegnano  al  responsabile  del  procedimento di cui all'art. 6 del
presente bando, il quale ne assicura la pubblicita'  presso  la  sede
del  rettorato  e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della  prosecuzione  dei
lavori della commissione.
  Per   valutare   il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione  i
seguenti criteri:
  a)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del  candidato,  analiticamente  determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione  scientifica anche in
relazione all'evoluzione delle  conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare.
  Per  i  fini  di  cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  Costituiscono,  in  ogni  caso,  titoli  da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  f)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al  termine  delle  valutazioni  dei  titoli  e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di  due  prove  scritte,  una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
  Le prove d'esame si svolgeranno nella sede dell'Istituto. Il diario
della prima prova scritta e della seconda prova con l'indicazione del
giorno,  del  mese  e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sara'
notificato agli  interessati,  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle
prove  stesse.  Del  diario delle prove e' dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
  La convocazione per la prova orale avverra'  a  mezzo  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  non  meno  di  venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
  Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso ai
candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
  Al  termine  dei  lavori   la   commissione,   previa   valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
  Le  relazioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sono
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero  e  rese  pubbliche
anche per via telematica.