Art. 2.
                 Requisiti di ammissione al concorso
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui  all'articolo
1  e'  libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
  Non possono partecipare alle suddette valutazioni:
  a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti  civili
e politici;
  b)  coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;
  c)  coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127  lettera  d),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  d)  i  professori  universitari  di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo  al
posto  per  il  quale  e'  indetta  la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1;
  e) coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco  di  un  anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,  n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande.