Art. 2. Requisiti di ammissione al concorso La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati. Non possono partecipare alle suddette valutazioni: a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini indicati all'art. 1; e) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.