Art. 7.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  nominate  come sopra riportato, per
procedere    alla    valutazione    comparativa    dei     candidati,
predetermineranno   i  criteri  di  massima  e  li  consegneranno  al
responsabile del  procedimento  di  cui  all'art.  13,  il  quale  ne
assicurera'  la  pubblicita'  presso  la  sede  del rettorato e delle
facolta' e corsi di  laurea  interfacolta'  che  hanno  richiesto  il
bando.  I  criteri  saranno  pubblicizzati  almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori delle commissioni.
  Le  commissioni  giudicatrici  valuteranno  in   primo   luogo   il
curriculum,  i  titoli  e le pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato. Le pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  con
componenti   della  commissione  giudicatrice  o  con  terzi  saranno
preliminarmente  esaminate  all'esclusivo  fine   di   accertare   la
possibilita'  di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi
positiva il contributo del candidato sara' sottoposto a valutazione.
  Le  commissioni,  nel  valutare  il  curriculum,  i  titoli  e   le
pubblicazioni  scientifiche  prenderanno in considerazione i seguenti
criteri:
  a) originalita' ed innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b)  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche  interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle  conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare.
  A   tal   fine   si  fara'  ricorso,  ove  possibile,  a  parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
  In ogni caso saranno valutati in maniera specifica:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi  prestati  negli  atenei  e  negli  enti  di  ricerca,
italiani e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  f)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al termine della  valutazione  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
scientifiche verranno svolte le seguenti prove:
  a) una discussione sui titoli scientifici presentati;
  b)  una  prova  didattica,  su  tema  da  assegnarsi  con 24 ore di
anticipo,    nell'ambito    di    una    disciplina    del    settore
scientificodisciplinare  oggetto  del  bando e indicata dal candidato
stesso. A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte 3 fra i 5 temi
proposti dalla  commissione,  scegliendo  immediatamente  quello  che
formera' oggetto della lezione.
  Il  diario  con  l'indicazione  del  luogo,  del giorno, del mese e
dell'ora in  cui  le  prove  avranno  luogo  verra'  notificato  agli
interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno
di  venti  giorni  prima  dell'inizio  dello  svolgimento delle prove
stesse.
  Per sostenere le prove i candidati dovranno  essere  muniti  di  un
valido documento di riconoscimento.
  Le prove suddette sono pubbliche.
  Non saranno prese in esame le rinunce pervenute dopo l'espletamento
della prova didattica.
  Al  termine  dei  lavori  ciascuna  commissione, previa valutazione
comparativa, con propria delibera assunta con la maggioranza dei suoi
componenti dichiarera' inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei per ciascuno dei posti banditi.
  Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al  responsabile  del
procedimento  gli  atti  concorsuali  in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti  dai  verbali delle
singole  riunioni,  dei  quali  sono  parte  integrante   i   giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  La  relazione  riassuntiva  dei  lavori  svolti con annessi giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  del
Ministero  dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed eventualmente pubblicata anche in via telematica.