Art. 7. Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame Le commissioni giudicatrici, nominate come sopra riportato, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermineranno i criteri di massima e li consegneranno al responsabile del procedimento di cui all'art. 13, il quale ne assicurera' la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' e corsi di laurea interfacolta' che hanno richiesto il bando. I criteri saranno pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori delle commissioni. Le commissioni giudicatrici valuteranno in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con componenti della commissione giudicatrice o con terzi saranno preliminarmente esaminate all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sara' sottoposto a valutazione. Le commissioni, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche prenderanno in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. A tal fine si fara' ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. In ogni caso saranno valutati in maniera specifica: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche verranno svolte le seguenti prove: a) una discussione sui titoli scientifici presentati; b) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo, nell'ambito di una disciplina del settore scientificodisciplinare oggetto del bando e indicata dal candidato stesso. A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte 3 fra i 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. Il diario con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le prove avranno luogo verra' notificato agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento delle prove stesse. Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Le prove suddette sono pubbliche. Non saranno prese in esame le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica. Al termine dei lavori ciascuna commissione, previa valutazione comparativa, con propria delibera assunta con la maggioranza dei suoi componenti dichiarera' inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascuno dei posti banditi. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed eventualmente pubblicata anche in via telematica.