Art. 9.
                       Chiamata delle facolta'
  Il  consiglio  della  facolta'  che  ha  richiesto  il  bando per i
relativi  settori  scientifico-disciplinari,  entro  sessanta  giorni
dalla  data  del decreto che accerta la regolarita' degli atti, sulla
base dei giudizi espressi dalle commissioni e  con  riferimento  alle
proprie  specifiche esigenze didattico scientifiche, potra' proporre,
con motivata delibera, la nomina  di  uno  dei  candidati  dichiarati
idonei, ovvero potra' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al
voto,  di  non  procedere  alla  chiamata  specificando  i  motivi di
difformita',   in   relazione   alle   proprie   esigenze   didattico
scientifiche,   rispetto   a   quanto  deliberato  dalla  commissione
giudicatrice.  Alle  delibere   verra'   data   idonea   pubblicita',
eventualmente anche in via telematica.
  I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati dalle
Universita'  che  hanno  bandito  il  posto,  entro il termine di cui
sopra,  potranno  essere  nominati  in  ruolo,  entro   un   triennio
decorrente  dalla  data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre  universita'  che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
  Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinuncino  alla  nomina  presso l'Universita' degli studi di Macerata
perdono, ai sensi dell'art. 4, comma 8  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  19  ottobre 1998, n. 390, il titolo alla nomina in
ruolo da parte di altri atenei.