Art. 9. Chiamata delle facolta' Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando per i relativi settori scientifico-disciplinari, entro sessanta giorni dalla data del decreto che accerta la regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalle commissioni e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico scientifiche, potra' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero potra' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle delibere verra' data idonea pubblicita', eventualmente anche in via telematica. I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati dalle Universita' che hanno bandito il posto, entro il termine di cui sopra, potranno essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinuncino alla nomina presso l'Universita' degli studi di Macerata perdono, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.