Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara'  formata secondo
l'ordine dei punti di  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito,  formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame.
  La  graduatoria  di  merito,  unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con  D.D.  ed  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica:
  Di tale pubblicazione e'  data  notizia  mediante  avviso  inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
  La graduatoria di merito ha validita' per 18 mesi, decorrenti dalla
data di approvazione.