Art. 8.
              Presentazione dei documenti per la nomina
  I   vincitori,   ai   fini   dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego, saranno invitati a  presentare  al  Rettore
del   Politecnico,   P.zza   L.  Da  Vinci,  32  -  20133  Milano,  i
sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:
  1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti
del diploma, ovvero, copia del diploma stesso  in  bollo  autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti  il  possesso  del  titolo di studio prescritto dall'art.  2,
punto 1), del presente bando;
  2) estratto dell'atto di nascita (non e' ammesso il certificato);
  3) certificato di cittadinanza;
  4) certificato attestante che il  candidato  e'  in  godimento  dei
diritti politici, ovvero, che non e' intercorso in alcuna delle cause
che,  ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso
(i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza);
  5) certificato generale del casellario giudiziale;
  6)  documento  aggiornato  a  data  recente  relativo agli obblighi
militari, cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato  di
servizio   militare   o   del  foglio  matricolare  militare,  ovvero
certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.
  I vincitori, ai fini dell'ammissione all'impiego, saranno  altresi'
sottoposti  agli  accertamenti  sanitari di cui all'art. 16, comma 2,
lett.  a),  del  decreto  legislativo  n.  626/1994,   e   successive
modificazioni   ed  integrazioni,  tesi  a  constatare  l'assenza  di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai  fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
  Per   i   candidati   invalidi   di  guerra  ed  assimilati,  detti
accertamenti saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per  la
natura  e  il  grado  della  sua  invalidita' o mutilazione non possa
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita'  dei  compagni  di
lavoro.
  I  candidati  che  siano  dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento
nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il documento
di  cui  al  numero  1),  una  copia  dello stato matricolare, e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
  I documenti di cui ai numeri 3), 4) e  5)  del  presente  articolo,
come  pure  la  copia dello stato matricolare, debbono essere in data
non anteriore di oltre sei mesi a quella del ricevimento  dell'invito
a produrli.
  I  certificati  di  cui  ai  numeri  3)  e  4)  dovranno attestare,
altresi', che gli interessati erano in  possesso  della  cittadinanza
dichiarata  e  in  godimento  dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per produrre le domande di  ammissione  al
concorso.
  Le  firme  apposte  sui  documenti  che  i  candidati sono tenuti a
presentare non sono  soggette  a  legalizzazione,  all'infuori  delle
ipotesi  previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
  I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  25  giugno  1953,  n.  492,  purche'
esibiscano il certificato di  poverta',  ovvero  quando  risulti  dai
documenti  stessi  la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  I profughi dei territori di  confine  hanno  la  facolta'  di  fare
riferimento  a  documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
  La presentazione dei documenti di rito attestanti il  possesso  dei
requisiti  richiesti  per  l'ammissione  all'impiego  pubblico dovra'
avvenire  entro  trenta  giorni  dall'atto  della  stipulazione   del
contratto di lavoro individuale.
  Scaduto  inutilmente  il  termine di cui al paragrafo precedente, e
fatta  salva  la  possibilita'  di  una  sua  proroga   a   richiesta
dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo
alla  stipulazione  del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti
gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
  I nuovi assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare  entro  trenta
giorni dall'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta
o affetta da vizio sanabile.
  I  vincitori  e  coloro  che  sono chiamati in servizio a qualsiasi
titolo  sono  tenuti  a  regolarizzare  in  bollo  i  documenti  gia'
presentati.