Art. 11. Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto al precedente art. 10 una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il possesso dei requisiti relativi ai: dati anagrafici; titolo di studio previsto dall'art. 2, lett. a) del presente bando di concorso; cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; godimento dei diritti politici; posizione nei riguardi degli obblighi militari; attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale. Dovra' essere prodotto in carta legale il seguente documento, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto: 1) certificato rilasciato da una unita' sanitaria locale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente. Inoltre, il vincitore dovra' produrre anche le seguenti dichiarazioni: a) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e 65, titolo V, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli impiegati civili dello Stato; b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato e' tenuto a produrre, in bollo e sempre nel termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione: a) copia integrale dello stato matricolare; b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui al precedente punto 1); c) titolo di studio previsto dall'art. 2, lett. a) del presente bando, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in carta libera. Il documento di cui al punto a) dovra' essere aggiornato alla data di stipula del contratto, mentre quello di cui al punto b) dovra' essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla stipula del contratto. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il vincitore stesso sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui al presente articolo, purche' esibiscano il certificato di poverta', con la citazione degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.