Art. 11.
   Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
  Il  concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei
requisiti previsti, dovra' produrre  entro  il  termine  previsto  al
precedente  art.  10 una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso dei requisiti relativi ai:
  dati anagrafici;
  titolo di studio previsto dall'art. 2, lett. a) del presente  bando
di concorso;
  cittadinanza  italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro
dell'Unione europea;
  godimento dei diritti politici;
  posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale.
  Dovra'  essere  prodotto  in carta legale il seguente documento, in
data non anteriore a sei mesi  rispetto  alla  data  di  stipula  del
contratto:
  1)  certificato  rilasciato  da una unita' sanitaria locale, ovvero
dall'ufficiale sanitario del comune  di  residenza  o  da  un  medico
militare,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge, con la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.  Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art.   19,   secondo   comma,   della  legge  n.  482/1968,  una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario  comprovante  che
l'invalido,  per  la  natura  ed  il  grado  della  sua invalidita' o
mutilazione,  non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla   salute   e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra'
a  visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla
normativa vigente.
  Inoltre,  il  vincitore   dovra'   produrre   anche   le   seguenti
dichiarazioni:
  a)  dichiarazione  relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi
di cui agli articoli 60 e 65, titolo V, capi I e II, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli
impiegati civili dello Stato;
  b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza
dei  dipendenti  civili e militari dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
  Il personale gia' in servizio a tempo  indeterminato  e'  tenuto  a
produrre,  in  bollo  e  sempre  nel  termine  anzidetto, soltanto la
seguente documentazione:
  a) copia integrale dello stato matricolare;
  b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui  al
precedente punto 1);
  c)  titolo  di  studio  previsto dall'art. 2, lett. a) del presente
bando, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.  403,
in carta libera.
  Il  documento di cui al punto a) dovra' essere aggiornato alla data
di stipula del contratto, mentre quello di cui  al  punto  b)  dovra'
essere  in  data  non  anteriore a sei mesi rispetto alla stipula del
contratto.
  I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  entro  il  termine
suindicato.  A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
  Il vincitore stesso sara' invitato  a  regolarizzare  entro  trenta
giorni,  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta  da
vizio sanabile.
  I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti  di  cui  al  presente  articolo,  purche'  esibiscano   il
certificato   di   poverta',   con   la   citazione   degli   estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.