Art. 5. Titoli Saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria di merito i titoli di studio, di servizio e titoli vari. Per i titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30/100 o equivalente, ripartito fra le seguenti categorie: titoli di studio fino ad un massimo di punti 12; titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9; titoli vari fino ad un massimo di punti 9, ripartiti rispettivamente fra le seguenti sotto-categorie: titoli di studio fino ad un massimo di punti 12: a) titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso fino ad un massimo di punti 8 da ripartire in proporzione alla votazione con la quale e' stato conseguito il titolo. La votazione di 6/10, o equivalente, non dara' diritto ad alcun punteggio: b) titoli di studio di grado superiore, rispetto a quello previsto per l'ammissione al concorso, attinente alla professionalita' richiesta per il posto a concorso, fino ad un massimo di punti 4. titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9. I punteggi saranno attribuiti in proporzione ai periodi di servizio (si considerano anche i periodi di servizio a tempo indeterminato inferiori ad un mese), come segue: a) servizio a tempo indeterminato, prestato presso pubbliche amministrazioni, nella stessa qualifica o in qualifiche superiori della stessa area funzionale, fino ad un massimo di punti 6; b) servizio a tempo indeterminato prestato presso pubbliche amministrazioni, nella qualifica immediatamente inferiore, fino ad un massimo di punti 2. I servizi a tempo determinato saranno valutati con gli stessi criteri di quelli a tempo indeterminato, purche' non inferiori cumulativamente a 12 mesi. Il servizio prestato presso aziende private, ovvero presso studi di consulenza autorizzati a norma di legge per mansioni attinenti al posto da ricoprire, sara' valutato fino ad un massimo di punti 2. In caso di servizi contemporanei, saranno valutati quelli piu' favorevoli al concorrente. Qualora l'anzianita' di servizio costituisca requisito per accedere al concorso, o ne legittimi l'accesso, gli anni di servizio valutati a tal fine non possono essere presi in considerazione per l'assegnazione del punteggio riservato alle sotto-categorie a) e b). I titoli di servizio presentati dai candidati dovranno riportare espressamente l'indicazione delle mansioni espletate, del profilo e della corrispondente qualifica funzionale. titoli vari fino ad un massimo di punti 9: a) idoneita' a concorsi per esami o per titoli banditi da pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2. b) attestati relativi al possesso di specializzazioni connesse all'espletamento delle funzioni del posto a concorso, documentate da idonea certificazione, fino ad un massimo di punti 1. c) corsi di specializzazione, perfezionamento od aggiornamento presso enti giuridicamente riconosciuti, con opportuna certificazione, docenze, pubblicazioni e/o recensioni, su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso; fino ad un massimo di punti 5. d) diplomi, titoli di studio di livello pari o superiore a quello previsto per l'ammissione al concorso che, pur afferenti a discipline estranee alla professionalita' richiesta, documentino il possesso di una piu' ampia e ricca formazione culturale, fino ad un massimo di punti 1. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla correzione degli elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli, sara' reso noto agli interessati, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 conformemente all'allegato mod. B. Saranno, inoltre, valutati i titoli dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato mod. C. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato mod. B. I titoli stessi dovranno essere prodotti unitamente alla domanda oppure dovranno essere spediti con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la non valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati successivamente. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine dovra' essere espressamente indicata nella domanda, la documentazione di cui il candidato intende avvalersi, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.