Art. 5.
                               Titoli
  Saranno valutati, ai fini della  formazione  della  graduatoria  di
merito  i  titoli  di studio, di servizio e titoli vari. Per i titoli
sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo   pari   a   30/100   o
equivalente, ripartito fra le seguenti categorie:
  titoli di studio fino ad un massimo di punti 12;
  titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9;
  titoli vari fino ad un massimo di punti 9,
  ripartiti rispettivamente fra le seguenti sotto-categorie:
  titoli di studio fino ad un massimo di punti 12:
  a)  titolo  di studio previsto per l'ammissione al concorso fino ad
un massimo di punti 8 da ripartire in proporzione alla votazione  con
la  quale  e'  stato  conseguito  il  titolo. La votazione di 6/10, o
equivalente, non dara' diritto ad alcun punteggio:
  b) titoli di studio di grado superiore, rispetto a quello  previsto
per   l'ammissione   al  concorso,  attinente  alla  professionalita'
richiesta per il posto a concorso, fino ad un massimo di punti 4.
  titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9.
  I punteggi saranno attribuiti in proporzione ai periodi di servizio
(si considerano anche i periodi di  servizio  a  tempo  indeterminato
inferiori ad un mese), come segue:
  a)  servizio  a  tempo  indeterminato,  prestato  presso  pubbliche
amministrazioni, nella stessa qualifica  o  in  qualifiche  superiori
della stessa area funzionale, fino ad un massimo di punti 6;
  b)   servizio  a  tempo  indeterminato  prestato  presso  pubbliche
amministrazioni, nella qualifica immediatamente inferiore, fino ad un
massimo di punti 2.
  I servizi a tempo  determinato  saranno  valutati  con  gli  stessi
criteri  di  quelli  a  tempo  indeterminato,  purche'  non inferiori
cumulativamente a 12 mesi.
  Il servizio prestato presso aziende private, ovvero presso studi di
consulenza autorizzati a norma di legge  per  mansioni  attinenti  al
posto da ricoprire, sara' valutato fino ad un massimo di punti 2.
  In  caso  di  servizi  contemporanei,  saranno valutati quelli piu'
favorevoli al concorrente.
  Qualora l'anzianita' di servizio costituisca requisito per accedere
al  concorso, o ne legittimi l'accesso, gli anni di servizio valutati
a  tal  fine  non  possono  essere  presi   in   considerazione   per
l'assegnazione del punteggio riservato alle sotto-categorie a) e b).
  I  titoli  di  servizio presentati dai candidati dovranno riportare
espressamente l'indicazione delle mansioni espletate, del  profilo  e
della corrispondente qualifica funzionale.
  titoli vari fino ad un massimo di punti 9:
  a) idoneita' a concorsi per esami o per titoli banditi da pubbliche
amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2.
  b)  attestati  relativi  al  possesso  di specializzazioni connesse
all'espletamento delle funzioni del posto a concorso, documentate  da
idonea certificazione, fino ad un massimo di punti 1.
  c)  corsi  di  specializzazione,  perfezionamento  od aggiornamento
presso    enti    giuridicamente    riconosciuti,    con    opportuna
certificazione,  docenze,  pubblicazioni  e/o  recensioni, su materie
attinenti alle funzioni del  posto  messo  a  concorso;  fino  ad  un
massimo di punti 5.
  d)  diplomi,  titoli di studio di livello pari o superiore a quello
previsto per l'ammissione al concorso che, pur afferenti a discipline
estranee alla professionalita' richiesta, documentino il possesso  di
una  piu'  ampia  e ricca formazione culturale, fino ad un massimo di
punti 1.
  La valutazione dei titoli, previa indicazione  dei  criteri,  sara'
effettuata  dalla  commissione esaminatrice dopo lo svolgimento delle
prove scritte e prima di procedere alla correzione  degli  elaborati.
Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli,  sara' reso noto agli
interessati, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.
  Saranno valutati solo i titoli prodotti in  originale  o  in  copia
autenticata  o  in  copia  dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  resa  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403
conformemente all'allegato mod. B.
  Saranno, inoltre,  valutati  i  titoli  dichiarati,  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
nella domanda di partecipazione al concorso o mediante  dichiarazione
sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato mod. C.
  Ai  titoli  redatti  in  lingua  straniera deve essere allegata una
traduzione  in  lingua  italiana,  certificata  conforme   al   testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare  ovvero  da  un  traduttore  ufficiale  oppure  certificata
conforme  al  testo  straniero  mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato mod.
B.
  I titoli stessi dovranno essere prodotti  unitamente  alla  domanda
oppure  dovranno  essere  spediti  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  entro  il  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande,  pena  la  non  valutazione.  Non  potranno  essere presi in
considerazione altri titoli presentati successivamente.
  Tale  documentazione   non   e'   richiesta   nei   casi   in   cui
l'amministrazione  ne  sia  in  possesso  o ne possa disporre facendo
richiesta ad altre  pubbliche  amministrazioni.  A  tal  fine  dovra'
essere espressamente indicata nella domanda, la documentazione di cui
il  candidato  intende avvalersi, ai sensi dell'art. 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241.