Art. 11. Restituzione della documentazione I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione sara' effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.